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Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza

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Domande Frequenti

Le domande frequenti sono una raccolta delle domande più comuni su un determinato argomento e delle relative risposte, e servono ad aiutare in modo veloce coloro che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro quesito.

Domande più frequenti

Nei casi riguardanti situazioni di elevato rischio per i minori, quali ad esempio: comprovata condotta pregiudizievole di almeno uno dei genitori, maltrattamenti in famiglia o casi di elevata conflittualità all'interno della famiglia a cui assistano i figli, grave inadeguatezza o incuria da parte dei genitori, adolescenti segnalati per condotte irregolari, minori a rischio di devianza, estrema conflittualità relativa alla relazione fra genitori e minori adottati, gravi casi di bullismo, sospetto abuso sessuale. In questi casi è possibile inviare o depositare una segnalazione, oppure rendere una dichiarazione presentandosi presso: gli Uffici delle Forze dell'ordine, i Servizi sociali di zona, l'ufficio Primi Atti della Procura per i Minorenni, il Tribunale per i Minorenni (tramite un legale di fiducia, che presenterà apposito ricorso direttamente alla Cancelleria). Nel caso in cui il Servizio sociale o le Forze dell'ordine vengano a conoscenza di gravi situazioni socio-familiari, per le quali un minore potrebbe trovarsi anche in pericolo di vita, ai sensi dell'art. 403 c.c., in via urgente e provvisoria, la Procura può sottoporre al Tribunale per i Minorenni la richiesta di collocamento dello stesso presso idonea struttura.
Non è opportuno segnalare all'Autorità Giudiziaria le situazioni di indigenza o di temporanea inidoneità dell'ambiente familiare, ovvero i casi in cui, nell'ambiente di vita dei minori, non si avvertano problematiche derivanti da specifiche condotte pregiudizievoli. Tali situazioni vanno fronteggiate con interventi di aiuto e sostegno, di esclusiva competenza del Servizio Sociale. Per i casi meno gravi di condotta pregiudizievole dei genitori (cioè che richiedano l'emanazione di provvedimenti ordinari, come l'avvio a percorsi presso i consultori familiari, alla mediazione familiare, alla valutazione delle capacità genitoriali) è possibile rivolgersi direttamente al Servizio sociale, che valuterà l'opportunità di trasmettere o meno la segnalazione in Procura.
I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. Possono essere presentate più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione anche agli altri tribunali.
In ambito penale, successivamente alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p, presso la segreteria del magistrato titolare del fascicolo (consultare la pagina "Servizi per il Professionista e per il Cittadino"). In ambito civile, la richiesta formulata sarà suscettibile di valutazione da parte del P.M. competente, trattandosi di atti relativi ad una segnalazione pervenuta all’Ufficio del Pubblico Ministero non tradottasi in un ricorso al Tribunale per i Minori in grado di produrre effetti giuridici: pertanto non trova applicazione la Legge n. 241/90 (non essendo atti relativi a procedimenti amministrativi, bensì atti propedeutici ad un eventuale ricorso giudiziario)
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